Parte I – Sez. II 

STEMMI RICONOSCIUTI

 

Sono gli stemmi che hanno avuto in qualsiasi periodo un riconoscimento (registrazione, rinnovazione, omologazione, immatricolazione, etc) da parte di un’autorità araldica ufficiale nazionale (di uno stato sovrano), sia italiana che straniera.

Lo stemma deve esistere da almeno 50 anni ed hanno diritto a questi stemmi i soli discendenti diretti degli originari intestatari. Fanno fede tutti i documenti genealogici che comprovano la discendenza dal Casato in questione.

Lo stemma originario non sarà modificato durante la registrazione.

Possono registrare lo stemma in questa sezione solo gli italiani.

Saranno altresì registrate automaticamente le armi delle ex Case Sovrane regnanti su territorio italiano nel periodo pre-unitario; nel caso di eventuali dispute dinastiche l’intestazione menzionerà tutti i pretendenti.

Sono validi solo i riconoscimenti (lettere patenti, diplomi, etc) di fonte certa, ovvero la cui copia originale è conservata in un archivio di stato o presso la segreteria della casa sovrana concedente. Nel caso di smarrimento, distruzione o di deterioramento di queste fonti (a causa di eventi bellici o naturali), faranno fede eventuali pubblicazioni ufficiali a cura della casa sovrana concedente.

Registrazione da Euro 100 in poi (a seconda dei documenti da analizzare)

ELENCO REGISTRAZIONI