Parte II – Sez. II

STEMMI DI FAMIGLIA

Sono gli stemmi di singoli individui sia italiani che stranieri che utilizzano lo stemma per sé o la loro famiglia.

Ai fini della registrazione è richiesta la sola arma, insegna, motto od altro emblema, a cui i petizionari sono liberi di aggiungere eventuali emblemi che distinguono la famiglia. Il curatore non entra nel merito della validità, origine o veridicità di eventuali titoli nobiliari o cavallereschi, onorificenze o sistemi premiali rappresentati sugli altri stemmi usati dalla famiglia, infatti non esistendo più la Consulta Araldica, né leggi che regolano la materia araldico-nobiliare, i cittadini italiani sono liberi di usare gli elementi esterni di uno stemma come credono.

Per stemma di famiglia si intende quello stemma o meglio quello scudo che l’intestatario intende trasmettere a tutta la famiglia.

Si possono indicare le brisure o le persone che possono usare questo stemma, ma l’arma registrata sarà l’arma pura senza ornamenti esterni (corone, elmo, cimiero, decorazioni cavalleresche, motto, etc).

L’intestario può inserire tutti gli elementi esterni, ma questi faranno parte dello stemma personale che sarà registrato come alias.

Per esempio si possono riportare decorazioni cavalleresche che non potrebbero essere trasmesse, quarti di parentela o alleanza, concessioni personali, titoli nobiliari non trasmissibili, etc., quindi si ritiene opportuno effettuare questa distinzione.

Per gli stemmi di adozione o di sostituzione (quelle il cui erede, o per donazione, o per adozione, è tenuto ad usare) il Registro Araldico Italiano non registrerà eventuali alterazioni o aggiunte all’arma originaria, neanche come alias.

Eventuali aggiunte o modifiche saranno registrate solo se il nuovo stemma sarà concesso da un’autorità araldica ufficiale straniera. Il nuovo stemma sarà quindi registrato nella Parte II – Sez. IV del RAI Stemmi con decreto, mentre quello vecchio rimarrà registrato come stemma di famiglia.

Costo registrazione: Euro 100

ELENCO REGISTRAZIONI